Regio decreto 1802/1919
Art. 21 — I sottotenenti e tenenti di milizia territoriale dell'arma dei carabinieri Reali potranno beneficiare del tra…
Art. 21. I sottotenenti e tenenti di milizia territoriale dell'arma dei carabinieri Reali potranno beneficiare del trattamento di cui all'art. 22 del decreto Luogotenenziale 494 del 6 aprile 1919, anche se, richiamati dal congedo, abbiano gia' liquidata la pensione. Tanto costoro che quelli provenienti dai trattenuti avranno diritto a computare il tempo passato sotto le armi col grado di ufficiale come utile per i trienni di servizio e quadrienni di grado, agli effetti della pensione, restando fermo pero' quanto e' disposto dall'art. 22 del decreto Luogotenenziale succitato nei riguardi del grado da sottufficiale rivestito nel giorno della nomina ad ufficiale della milizia territoriale (1). I benefici degli assegni previsti dal presente decreto non potranno essere usufruiti che da quelli dei detti ufficiali che lasceranno il servizio posteriormente al giorno della sua pubblicazione. --------------- (1) L'anno di servizio necessario per la liquidazione della pensione in base ai nuovi assegni da sottufficiale, s'intende computato in ogni caso come interamente trascorso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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