Regio decreto 1802/1919
Art. 22 — A datare dal 1° gennaio 1920 cesseranno di avere vigore gli attuali limiti di eta' stabiliti per gli ufficial…
Art. 22. A datare dal 1° gennaio 1920 cesseranno di avere vigore gli attuali limiti di eta' stabiliti per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali dalla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni (leggi 2 luglio 1896, n. 254; 30 dicembre 1906, n. 647; 10 luglio 1910, n. 443, e 17 luglio 1910, n. 531) ed entreranno in vigore i seguenti: Tenente generale, 65. Maggior generale o brigadiere generale, 62. Colonnello, 58. Tenente colonnello, 56. Maggiore, 53. Capitano, 50. Tenente e sottotenente, 48. Gli ufficiali dei carabinieri reali che all'atto dell'applicazione del presente decreto avranno raggiunto l'eta' fissata dalla tabella su riportata potranno ottenere, se idonei, la prima promozione nella posizione ausiliaria, salvo i casi di cui agli articoli 13 e 14, primo comma, della legge 3 giugno 1915 n. 601, allorquando saranno promossi gli ufficiali che li seguono immediatamente nel rispettivo ruolo rimasti in servizio attivo permanente. Nella tabella annessa all'articolo 74 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' soppressa la colonna 3 riflettente i carabinieri Reali e nella colonna 1, dopo le parole: «stato maggiore», sono aggiunte le parole: «carabinieri Reali». Le disposizioni transitorie sulla cui base saranno, a suo tempo, liquidate le pensioni agli ufficiali dei carabinieri Reali che avranno alla data del 1° gennaio 1920 gia' superati i nuovi limiti di eta', saranno proposte con successivo decreto, per cura del Ministero del tesoro.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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