Regio decreto 1802/1919
Art. 20 — Per gli ufficiali generali, superiori e inferiori dell'arma non provvisti di alloggio o corrispondente compen…
Art. 20. Per gli ufficiali generali, superiori e inferiori dell'arma non provvisti di alloggio o corrispondente compenso a carico di altri Ministeri o delle Amministrazioni provinciali, sono stabilite mensilmente le seguenti indennita': Tenente generale - maggiore generale - brigadiere generale, L. 400. ================================================================== ¦ Nelle citta' ¦ Nei centri ¦ con 250 mila ¦ ¦ abitanti o piu' ¦ minori ------------------------------------+-----------------+----------- Colonnello . . . . . . . . . . . . ¦ 250 ¦ 200 Tenente colonnello e maggiore . . ¦ 200 ¦ 150 Capitano . . . . . . . . . . . . . ¦ 150 ¦ 120 Tenente e sottotenente . . . . . . ¦ 120 ¦ 90
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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