Regio decreto 1802/1919
Art. 19 — L'indennita' cavalli per gli ufficiali superiori dei carabinieri Reali e' portata a L
Art. 19. L'indennita' cavalli per gli ufficiali superiori dei carabinieri Reali e' portata a L. 800 annue e quella per gli ufficiali inferiori a L 500. Agli ufficiali stessi di tutti i gradi sara' corrisposta un'indennita' mensile di L. 40 per le spese di stalliere.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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