Regio decreto 1068/1913
Art. 27 — La domanda per l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli degli enti morali e delle societa' commercia…
Art. 27. La domanda per l'ammissione alla quotazione ufficiale dei titoli degli enti morali e delle societa' commerciali legalmente costituite deve farsi alla Camera di commercio competente, ed essere corredata dei seguenti documenti: 1° statuto dell'ente o della Societa' in copia autenticata da notaro; 2° copia autenticata da notaro dei bilanci e del conto profitti e perdite degli ultimi due esercizi, nonche' della relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci. Per gli enti morali basta l'invio degli ultimi due bilanci; 3° fac-simili dei titoli debitamente annullati; 4° relazione particolareggiata contenente la storia finanziaria dell'emittente o del titolo. Nella domanda di ammissione l'ente morale o la Societa' richiedente deve obbligarsi ad inviare alla Camera di commercio copia del bilancio e del rendiconto finanziario, nonche' un congruo numero di elenchi dei titoli estratti. Deve altresi' obbligarsi a dar notizia alla Camera, per lettera raccomandata, di tutte le modificazioni dello statuto, appena siano approvate, ed a fornire in ogni tempo le informazioni sul proprio ordinamento legale e sulla propria situazione finanziaria che fossero richieste dalla Camera di commercio.
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