Regio decreto 1068/1913
Art. 28 — Entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, di cui al precedente articolo, la Camera di commercio …
Art. 28. Entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, di cui al precedente articolo, la Camera di commercio ne da' notizia a spese dell'interessato, nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia e in sei fra i piu' diffusi giornali del Regno di citta' diverse, dei quali almeno uno della citta' sede della Borsa. L'annuncio deve specificare: l'epoca della fondazione, il capitale effettivamente versato, il valore nominale e quello venale dei titoli al momento della presentazione della domanda, risultante da certificato peritale del Sindacato dei mediatori. Nel termine stesso la Camera di commercio informa il Ministero di agricoltura, industria e commercio dell'avvenuta presentazione della domanda.
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