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Regio decreto 1068/1913

Art. 26 — La quotazione dei titoli di cui ai numeri 1 e 2 dell'art

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/26parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 26. La quotazione dei titoli di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 11 della legge e' regolata, occorrendo, con decreto del ministro del tesoro di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio. I titoli emessi dalle Provincie e dai Comuni sono ammessi alla quotazione, per decreto del ministro del tesoro d'accordo coi ministri di agricoltura, industria e commercio e dell'interno, sentite la Camera di commercio e la Commissione Reale pel credito comunale e provinciale.

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