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Regio decreto 1068/1913

Art. 23 — Il divieto di entrare in Borsa cessa, e deve farsi luogo alla radiazione dall'albo degli esclusi: 1° per i fa…

ELI /it/regio-decreto/1913/08/04/1068/art/23parte di Regio decreto 1068/1913
Art. 23. Il divieto di entrare in Borsa cessa, e deve farsi luogo alla radiazione dall'albo degli esclusi: 1° per i falliti, il cui nome sia stato radiato dall'albo relativo a' termini degli articoli 816 e 839 del Codice di commercio; 2° per coloro che siano stati esclusi temporaneamente, spirato il termine dell'esclusione; 3° per le persone di cui al n. 4 dell'art. 9 della legge, allorche' sia revocata l'esclusione.

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