Regio decreto 1068/1913
Art. 22 — La Deputazione di Borsa, d'ufficio od a richiesta di chiunque, deve escludere gli operatori dichiarati fallit…
Art. 22. La Deputazione di Borsa, d'ufficio od a richiesta di chiunque, deve escludere gli operatori dichiarati falliti o che si trovino nelle condizioni prevedute dal n. 2 dell'art. 8 della legge.
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