Regio decreto 1068/1913
Art. 24 — Gli operatori di cui all'art
Art. 24. Gli operatori di cui all'art. 9, n. 2, della legge, che hanno soddisfatto ogni loro impegno, possono domandare di essere radiati dall'albo degli esclusi. La domanda e' fatta alla Deputazione di Borsa, che ne ordina la affissione nella sala delle riunioni, ov'e' tenuta esposta per la durata di due mesi consecutivi. Durante detto termine, ogni creditore insoddisfatto puo' dar notizia del suo credito alla Deputazione. Spirato il termine anzidetto, la Deputazione provvede in merito alla domanda, sentito il Sindacato dei mediatori.
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