Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1101/1912Art. 57
Regio decreto 1101/1912

Art. 57 — In caso di gravi mancanze degli alunni ogni istitutore ha obbligo di presentare, senza indugio, un rapporto i…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/57parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 57. In caso di gravi mancanze degli alunni ogni istitutore ha obbligo di presentare, senza indugio, un rapporto in iscritto al vice-rettore che ne informera' subito il rettore.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗

← Art. 56 Art. 58 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.