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Regio decreto 1101/1912

Art. 56 — Agl'istitutori addetti al governo stabile delle squadre il rettore concedera', quando il servizio non lo impe…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/56parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 56. Agl'istitutori addetti al governo stabile delle squadre il rettore concedera', quando il servizio non lo impedisca, almeno 5 ore di liberta' durante la giornata. Tutti gli altri istitutori sono tenuti ad un orario normale di 7 ore di effettivo servizio nella giornata, fuorche' quelli che hanno l'insegnamento nelle scuole elementari, per i quali tale obbligo e' ridotto a sei ore. Ogni istitutore di squadra avra' 24 ore consecutive di liberta' ogni 15 giorni dal rettore, quando cio' non sia incompatibile con le esigenze del servizio e col numero degl'istitutori presenti nel convitto. Quando particolari necessita' del convitto lo impongano, il rettore potra' trattenere gl'istitutori in servizio anche durante il periodo di liberta' giornaliera; in questo caso egli, tenendo conto dell'importanza e della durata del servizio straordinario prestato, potra', alla fine del trimestre, proporre un adeguato compenso speciale.

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