Regio decreto 1101/1912
Art. 56 — Agl'istitutori addetti al governo stabile delle squadre il rettore concedera', quando il servizio non lo impe…
Art. 56. Agl'istitutori addetti al governo stabile delle squadre il rettore concedera', quando il servizio non lo impedisca, almeno 5 ore di liberta' durante la giornata. Tutti gli altri istitutori sono tenuti ad un orario normale di 7 ore di effettivo servizio nella giornata, fuorche' quelli che hanno l'insegnamento nelle scuole elementari, per i quali tale obbligo e' ridotto a sei ore. Ogni istitutore di squadra avra' 24 ore consecutive di liberta' ogni 15 giorni dal rettore, quando cio' non sia incompatibile con le esigenze del servizio e col numero degl'istitutori presenti nel convitto. Quando particolari necessita' del convitto lo impongano, il rettore potra' trattenere gl'istitutori in servizio anche durante il periodo di liberta' giornaliera; in questo caso egli, tenendo conto dell'importanza e della durata del servizio straordinario prestato, potra', alla fine del trimestre, proporre un adeguato compenso speciale.
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