Regio decreto 1101/1912
Art. 58 — Gl'istitutori ogni giorno di scuola si riuniscono sotto la presidenza del rettore, o, in sua assenza, del vic…
Art. 58. Gl'istitutori ogni giorno di scuola si riuniscono sotto la presidenza del rettore, o, in sua assenza, del vice-rettore, per riferire, discutere, prendere accordi e ordini intorno all'andamento disciplinare, educativo e morale degli alunni.
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