Regio decreto 1101/1912
Art. 45 — Il rimborso della quota vitto per i congedi ordinari e straordinari, concessi a norma della legge e del regol…
Art. 45. Il rimborso della quota vitto per i congedi ordinari e straordinari, concessi a norma della legge e del regolamento sullo stato degl'impiegati civili approvato con Reale decreto 24 novembre 1908, n. 756 sara' disposto dalle delegazioni del tesoro sopra elenchi compilati dai rettori, corredati, per quanto riguarda i congedi straordinari, dalla copia autentica della comunicazione Ministeriale di concessione.
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