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Regio decreto 1101/1912

Art. 44 — E' pure in facolta' del rettore, quando le esigenze del servizio lo consentano, di accordare ai funzionari de…

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Art. 44. E' pure in facolta' del rettore, quando le esigenze del servizio lo consentano, di accordare ai funzionari del convitto uno o piu' congedi che nel loro complesso non oltrepassino un mese all'anno; d'ogni congedo dara' notizia al Ministero. Uguale facolta' avra' il R. Provveditore per i congedi del rettore. Durante le vacanze autunnali o in particolari circostanze, quando il convitto sia chiuso o le condizioni del servizio non richiedano la presenza di tutto il personale, il rettore ha facolta' di consentire che i funzionari del convitto che ne facciano richiesta risiedano fuori del convitto stesso, nel caso sara' a questi corrisposta, a carico dell'Istituto, l'indennita' di vitto.

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