Regio decreto 1101/1912
Art. 44 — E' pure in facolta' del rettore, quando le esigenze del servizio lo consentano, di accordare ai funzionari de…
Art. 44. E' pure in facolta' del rettore, quando le esigenze del servizio lo consentano, di accordare ai funzionari del convitto uno o piu' congedi che nel loro complesso non oltrepassino un mese all'anno; d'ogni congedo dara' notizia al Ministero. Uguale facolta' avra' il R. Provveditore per i congedi del rettore. Durante le vacanze autunnali o in particolari circostanze, quando il convitto sia chiuso o le condizioni del servizio non richiedano la presenza di tutto il personale, il rettore ha facolta' di consentire che i funzionari del convitto che ne facciano richiesta risiedano fuori del convitto stesso, nel caso sara' a questi corrisposta, a carico dell'Istituto, l'indennita' di vitto.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.