Regio decreto 1101/1912
Art. 46 — Il rettore provvede alla nomina del personale inserviente ed ha facolta', ove ne riconosca la necessita', di …
Art. 46. Il rettore provvede alla nomina del personale inserviente ed ha facolta', ove ne riconosca la necessita', di punirlo, e anche di licenziarlo durante il periodo di prova.
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