Regio decreto 1101/1912
Art. 41 — Guida il personale a cui e' affidata la direzione dei giovani, lo consiglia e ne agevola l'azione in tutti qu…
Art. 41. Guida il personale a cui e' affidata la direzione dei giovani, lo consiglia e ne agevola l'azione in tutti quei modi migliori che l'esperienza e la prudenza di un buon educatore suggeriscono; ne raccoglie ogni giorno le informazioni verbali ed ogni tre mesi le relazioni scritte; interviene, quando occorre, nei rapporti disciplinari di esso personale con gli alunni, col proposito di rafforzarne l'autorita' e di confortarne l'opera educativa. Segue attentamente e direttamente l'azione degli istitutori provvisori per essere in grado di formulare i rapporti trimestrali di cui all'art. 34. Ha cura della suppellettile scientifico-didattica del convitto; istituisce e cura una biblioteca di lettura varia per uso degli alunni e pedagogico-educativa per uso degli istitutori; consiglia la scelta dei libri e vigila sulle letture dei giovani.
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