Regio decreto 1101/1912
Art. 40 — Sorveglia e dirige l'azione dell'economato, invigilandone le spese tanto per le provviste e per il consumo ne…
Art. 40. Sorveglia e dirige l'azione dell'economato, invigilandone le spese tanto per le provviste e per il consumo necessario alla vita del convitto, curando che siano mantenute nella misura determinata dal bilancio e compiute con regolarita' e nell'interesse dell'Istituto, quanto per quel che concerne la contabilita' particolare degli alunni. Firma i mandati nelle forme stabilite, assicurandosi della loro regolarita', ed e' con l'economo responsabile della esattezza e legalita' d'ogni atto amministrativo. Vigila che l'economato adempia nel tempo voluto tutte le funzioni che gli sono demandate, che gli inventari e i registri di contabilita' siano tenuti al corrente, che il materiale mobile dell'Istituto sia ben conservato e l'edificio del convitto mantenuto in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
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