Regio decreto 1101/1912
Art. 42 — Al rettore spetta stabilire l'ordine giornaliero della vita del convitto e tutti i funzionari gli debbono obb…
Art. 42. Al rettore spetta stabilire l'ordine giornaliero della vita del convitto e tutti i funzionari gli debbono obbedienza ed hanno obbligo di dare, con zelo e nei modi migliori e piu' convenienti al buon andamento della disciplina ed amministrazione dell'Istituto, esecuzione alle disposizioni da lui impartite, curando sempre e soprattutto che apparisca agli occhi degli alunni il perfetto accordo, nelle disposizioni che li riguardano, fra tutti coloro che sono preposti alla loro educazione. In conformita' di quanto prescrive il regolamento per l'applicazione della legge sullo stato degl'impiegati, e' delegato a ricevere il giuramento degl'istitutori di nuova nomina, e deve ogni anno entro il mese di giugno inviare al Regio provveditore agli studi le nate informative intorno a ciascuno dei funzionari che compongono il personale direttivo, educativo e amministrativo; egli risponde delle notizie di fatto segnate da ciascun funzionario sulla propria tabella informativa, ed ha percio' il dovere, prima di firmarle, e inviarle al provveditore, di verificarne l'esattezza, tenendo al corrente lo stato di servizio di ciascuno dei funzionari del convitto. Il provveditore nel trasmettere tali notizie ed i giudizi del rettore sul personale vi aggiunge le proprie osservazioni intorno a questi giudizi e il giudizio suo sul rettore.
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