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Regio decreto 1101/1912

Art. 39 — Il rettore ha cura che ogni convittore sia vigilato e guidato nella sua condotta morale e nello studio con di…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/39parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 39. Il rettore ha cura che ogni convittore sia vigilato e guidato nella sua condotta morale e nello studio con diligenza ed amorevolezza, che sia corretto nei suoi difetti e ammonito o castigato per le sue mancanze con savio e prudente criterio educativo; che nel convitto siano evitati fra gli alunni o fra questi e i loro istitutori o tra i funzionari stessi, preposti alla educazione dei giovani, contrasti che possano turbare la disciplina generale ed esercitare un'azione nociva nella formazione morale degli alunni. Si mantiene in relazione coi capi degli Istituti scolastici frequentati dai suoi convittori per conoscere e seguire il profitto di ciascuno di questi negli studi, ne informa le famiglie, con le quali egli soltanto deve avere rapporti diretti e corrispondenza, ogni volta che lo crede opportuno, e sempre regolarmente ogni trimestre con una nota informativa sulla condotta, sul profitto, sulla salute e sullo sviluppo fisico del convittore.

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