Regio decreto 1101/1912
Art. 26 — Terminata la classificazione delle prove scritte la Commissione procedera' all'esame dei titoli tenendo conto…
Art. 26. Terminata la classificazione delle prove scritte la Commissione procedera' all'esame dei titoli tenendo conto: a) dei titoli di studio; b) dei titoli didattici e del servizio lodevolmente prestato in Istituti del Governo, di altri enti pubblici o privati di fama riconosciuta; c) delle pubblicazioni; d) di tutti gli altri elementi, specialmente morali, che siano a cognizione della Commissione e che diano modo di valutare l'attitudine del candidato all'ufficio cui aspira. La Commissione dispone di 30 punti.
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