Regio decreto 1101/1912
Art. 27 — Per le prove orali la Commissione chiamera', secondo il turno da essa stabilito, un candidato per volta a ris…
Art. 27. Per le prove orali la Commissione chiamera', secondo il turno da essa stabilito, un candidato per volta a rispondere su tutte le materie prescritte. Ciascun candidato sara' interrogato per non meno di 10 minuti in ciascuna prova, nelle parti del programma che la Commissione credera' opportuno. Quando il numero dei concorrenti ammessi alla prova orale o particolari condizioni lo consiglino, potranno essere istituite Commissioni locali presiedute da uno dei membri della Commissione centrale e composte di quattro membri, oltre il presidente, nominati dal Ministero; fungera' allora da segretario un funzionario addetto al provveditorato agli studi, designato dal R. provveditore. In questo caso la Commissione centrale stabilira' preventivamente i criteri che dovranno seguirsi, e ogni membro di essa, quale presidente della Commissione locale, sara' tenuto a far applicare esattamente questi criteri. Ai membri di queste Commissioni locali e ai componenti della Commissione di vigilanza per le prove scritte, di cui all'art. 24, competera' una diaria di L. 10.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.