Regio decreto 1101/1912
Art. 25 — Per le prove scritte e pel giudizio su esse la Commissione esaminatrice procedera' secondo le norme sancite n…
Art. 25. Per le prove scritte e pel giudizio su esse la Commissione esaminatrice procedera' secondo le norme sancite nei precedenti articoli 12 e seguenti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1101/1912 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.