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Regio decreto 1101/1912

Art. 16 — Per ciascuna prova scritta ed orale la Commissione dispone di dieci punti

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/16parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 16. Per ciascuna prova scritta ed orale la Commissione dispone di dieci punti. L'esame e la classificazione dei titoli si fa solo per coloro che hanno almeno 6 decimi in ciascuna prova scritta ed orale e si tiene conto: a) dei titoli presentati dal candidato; b) della bonta' del servizio da lui prestato. I voti meritati dal candidato nelle prove di esame non fanno media con quelli ad esso assegnati per i titoli e per la bonta' del servizio. La Commissione dispone di 60 punti complessivamente, per valutare la bonta' del servizio e i titoli presentati dal candidato. Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo sono considerate nei riguardi del concorso come titoli di demerito. Per effetto di questo la Commissione puo' diminuire di un congruo numero di punti la votazione complessiva assegnata al concorrente.

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