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Regio decreto 1101/1912

Art. 15 — Dopo le prove orali la Commissione esaminatrice si aduna per la revisione dei lavori dei concorrenti e, verif…

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Art. 15. Dopo le prove orali la Commissione esaminatrice si aduna per la revisione dei lavori dei concorrenti e, verificata l'integrita' delle singole buste contenenti i lavori, le apre, scrivendo in testa ad ogni lavoro e sulla piccola busta, ancora chiusa, che contiene la scheda nel nome del candidato, uno stesso numero di riconoscimento. Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti.

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