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Regio decreto 1101/1912

Art. 17 — La graduatoria del concorso ai posti di vice-rettore e di vice-economo non puo' comprendere un numero di vinc…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/17parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 17. La graduatoria del concorso ai posti di vice-rettore e di vice-economo non puo' comprendere un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso, e non puo' esservi incluso chi non abbia almeno riportato 6 decimi in ciascuna prova d'esame, 7 decimi in media nelle prove scritte, 7 declini in media nelle prove orali e 42 punti per i titoli. Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna prova di esame e 36 punti per i titoli. I vincitori sono nominati per ordine di graduatoria.

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