Regio decreto 1101/1912
Art. 14 — Nei giorni immediatamente successivi a quelli delle prove scritte avranno luogo le prove orali
Art. 14. Nei giorni immediatamente successivi a quelli delle prove scritte avranno luogo le prove orali. Queste si faranno da un candidato per volta su tutte le materie di seguito, alla presenza dell'intera Commissione, dureranno complessivamente un'ora, e ciascuna non meno di 15 minuti. L'ordine di chiamata dei candidati alle prove orali sara' stabilito per sorteggio e pubblicato nella sala degli esami. Chi non sia presente alla chiamata perdera' il suo turno, e chi non sia presente al secondo appello perdera' ogni diritto a proseguire l'esame.
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