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Regio decreto 1101/1912

Art. 13 — Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullita', senza apporvi la firma ne' altro contras…

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/13parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 13. Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullita', senza apporvi la firma ne' altro contrassegno, lo chiude insieme con la minuta dentro una busta unitamente ad un'altra di minor formato debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome e cognome e della sua dimora. Le buste saranno fornite dal Ministero. Il membro della Commissione che e' presente all'esame appone immediatamente sulla busta maggiore l'indicazione del tema e dell'ora in cui il lavoro fu consegnato e la propria firma. Tutte le buste sono poi raccolte, insieme col verbale della prova, in un unico piego che, suggellato e firmato da due membri della Commissione, e' subito consegnato al presidente della Commissione stessa.

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