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Regio decreto 1101/1912

Art. 129 — Tutti i funzionari hanno l'obbligo di alloggiare in convitto e di sedervi a mensa

ELI /it/regio-decreto/1912/03/24/1101/art/129parte di Regio decreto 1101/1912
Art. 129. Tutti i funzionari hanno l'obbligo di alloggiare in convitto e di sedervi a mensa. Il rettore e il vice rettore possono essere dispensati dall'obbligo della mensa in convitto ed, in casi eccezionali, uno dei due anche da quello di pernottarvi. L'economo, il vice-economo o l'aiuto economo, gl'istitutori maestri e qualcuno degli altri istitutori che non hanno il governo stabile di una squadra possono essere dispensati dall'obbligo della mensa e da quello dell'alloggio. La concessione al rettore e al vice-rettore sara' accordata dal Ministero, agli altri funzionari dal Consiglio d'amministrazione con deliberazione da approvarsi dal Ministero. Tali dispense avranno sempre carattere temporaneo e revocabile. I funzionari che fruiscono di questa concessione riceveranno dell'amministrazione del convitto la corrispondente indennita' nella misura stabilita dalla legge 9 luglio 1908, n. 412 considerando l'alloggio personale come gratuito perche' obbligatorio.

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