Regio decreto 1101/1912
Art. 130 — Negli edifici dei convitti nazionali, non esclusi quelli propri dei convitti o che fossero a pigione, per la …
Art. 130. Negli edifici dei convitti nazionali, non esclusi quelli propri dei convitti o che fossero a pigione, per la villeggiatura e per altri fini consimili, non potranno alloggiare, oltre gli alunni, che le persone addette ai convitti stessi.
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