Regio decreto 1101/1912
Art. 128 — Le punizioni del personale sono: a) ammonizione; b) privazione temporanea dell'uscita; c) multe non eccedenti…
Art. 128. Le punizioni del personale sono: a) ammonizione; b) privazione temporanea dell'uscita; c) multe non eccedenti in complesso lire cinque mensili; d) allontanamento temporaneo dal convitto con sospensione dal salario; e) licenziamento. Le punizioni a) e b) sono inflitte dal rettore, dal vice rattore e dall'economo; le punizioni c) e d) dal rettore; la punizione e) dal rettore, se il personale e' di nomina provvisoria; dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, se il personale e' di nomina effettiva. Il vice-rettore e l'economo informeranno volta per volta il rettore delle punizioni da loro inflitte.
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