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Regio decreto 1101/1912

Art. 127 — Agl'inservienti che abbiano sempre tenuto buona condotta il rettore potra' concedere, quando le esigenze del …

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Art. 127. Agl'inservienti che abbiano sempre tenuto buona condotta il rettore potra' concedere, quando le esigenze del servizio lo permettano, congedi non eccedenti complessivamente un mese in ciascun anno. In questi casi, durante il congedo, la quota vitto sara' sempre corrisposta in danaro.

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