Regio decreto 1517/1911
Art. 33 — Gli aspiranti agli esami per merito distinto dovranno farne domanda scritta al ministero della guerra; tale d…
Art. 33. Gli aspiranti agli esami per merito distinto dovranno farne domanda scritta al ministero della guerra; tale domanda sara' munita del parere della direzione dell'istituto.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1517/1911 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.