Regio decreto 1517/1911
Art. 34 — Gli esami di concorso per merito distinto precederanno quelli di idoneita'
Art. 34. Gli esami di concorso per merito distinto precederanno quelli di idoneita'. Per essere dichiarati vincitori del concorso i candidati dovranno aver riportato un punto medio complessivo non inferiore agli 8/10, ed una votazione in ciascuna materia non minore di 6/10. Quei candidati che negli esami di concorso per merito distinto riusciranno classificati dopo i vincitori del concorso, o avranno riportato un punto medio complessivo inferiore agli 8/10, pur raggiungendo in ogni materia un punto non inferiore ai 6/10, saranno dispensati dagli esami d'idoneita' e otterranno quindi la promozione secondo la loro sede di anzianita'. Qualora il numero degli idonei per merito distinto risulti inferiore al numero dei posti messi a concorso per questo speciale avanzamento, i posti che non potranno essere coperti con gli idonei per merito distinto saranno coperti con gli idonei ad anzianita'.
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