Regio decreto 1517/1911
Art. 32 — Gli esami tanto d'idoneita', quanto di concorso, per merito distinto, sono indetti con decreto ministeriale
Art. 32. Gli esami tanto d'idoneita', quanto di concorso, per merito distinto, sono indetti con decreto ministeriale. I concorrenti dovranno aver compiuto, alla data del decreto suddetto, gli anni di effettivo servizio stabiliti rispettivamente dall'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.
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