Regio decreto 1326/1911
Art. 39 — Tutte le questioni disciplinari devono essere rassegnate direttamente al ministero pel tramite dei comandi d'…
Art. 39. Tutte le questioni disciplinari devono essere rassegnate direttamente al ministero pel tramite dei comandi d'artiglieria o del genio salvo quanto e' disposto dai capi II e III del R. decreto 1° febbraio 1911, n. 132.
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