Regio decreto 1326/1911
Art. 40 — Le punizioni sono regolate dal titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili; e dal…
Art. 40. Le punizioni sono regolate dal titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili; e dal titolo V del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1326/1911 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.