Regio decreto 1326/1911
Art. 23 — Dei tre esemplari di cui all'art
Art. 23. Dei tre esemplari di cui all'art. 21 che debbono essere compilati, uno viene conservato presso il corpo od ufficio al quale l'impiegato trovasi addetto, e gli altri sono trasmessi al competente comando territoriale del genio.
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