Regio decreto 1326/1911
Art. 24 — I comandanti del genio trasmettono poscia all'ispettorato generale dell'arma i detti esemplari da loro esamin…
Art. 24. I comandanti del genio trasmettono poscia all'ispettorato generale dell'arma i detti esemplari da loro esaminati e annotati. L'ispettore generale vi apporra' quelle annotazioni che credera' del caso, e trasmettera' quindi un esemplare al ministero, conservando l'altro presso il proprio ufficio. Tanto i comandanti quanto l'ispettore generale del genio disporranno che siano informati gl'impiegati a mezzo degli uffici dai quali dipendono delle note di natura di quelle indicate all'art. 22, le quali, risultassero difformi da quelle apposte dalle autorita' precedenti. Gli impiegati dovranno rilasciare una dichiarazione delle comunicazioni che fossero loro fatte, oltre quelle di cui al suddetto articolo.
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