Regio decreto 1326/1911
Art. 22 — Compilate le note informative, il direttore o il capo ufficio oppure il sottodirettore, comunica a voce e sep…
Art. 22. Compilate le note informative, il direttore o il capo ufficio oppure il sottodirettore, comunica a voce e separatamente a ciascuno degli impiegati le note relative alla loro operosita', diligenza, disciplina e condotta morale. Si fara' poi constare delle date partecipazioni, mediante apposizione della firma dell'impiegato, nel posto a cio' riservato sul relativo modulo.
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