Regio decreto 472/1910
Art. 93 — Tutte le disposizioni del presente regolamento si applicano all'Istituto italiano di credito fondiario, in qu…
Art. 93. Tutte le disposizioni del presente regolamento si applicano all'Istituto italiano di credito fondiario, in quanto non siano contrarie a quelle speciali stabilite in questo titolo.
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