Regio decreto 472/1910
Art. 94 — Non e' di ostacolo alle operazioni di credito fondiario l'esistenza di canoni o di altri oneri reali gravanti…
Art. 94. Non e' di ostacolo alle operazioni di credito fondiario l'esistenza di canoni o di altri oneri reali gravanti i fondi offerti in ipoteca. Quando il mutuatario intenda valersi della facolta' di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, deve esibire all'Istituto il titolo di costituzione dell'onere o l'ultimo atto di ricognizione; dimostrare di essere al corrente col pagamento delle annualita' del canone, e concordare coll'Istituto l'impiego della somma corrispondente alla capitalizzazione, al cento per cinque, dei canoni o degli altri oneri reali. Qualora da tale impiego non si ottenga l'interesse annuo del 5 per cento netto, il mutuatario ha l'obbligo di rilasciare il necessario supplemento di capitale, affinche' l'Istituto possa corrispondere all'avente diritto alla prestazione l'annualita' nella misura dovuta.
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