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Regio decreto 472/1910

Art. 92 — Il commissario deve invigilare a che siano rigorosamente osservate le disposizioni dell'art

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/92parte di Regio decreto 472/1910
Art. 92. Il commissario deve invigilare a che siano rigorosamente osservate le disposizioni dell'art. 76 della legge (testo unico) rispetto al graduale versamento del capitale ed al rapporto fra l'ammontare di esso e quello delle cartelle emesse. Di ogni nuova emissione di azioni per la formazione del capitale deve dare notizia al Ministero, con l'indicazione dell'ammontare delle cartelle esistenti in cassa e di quelle messe in circolazione. Egli invigila sull'Istituto per l'esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto che lo governano; assiste alle adunanze del Consiglio d'amministrazione e delle assemblee generali e fa le osservazioni sulle proposte e sui provvedimenti che vi si deliberano, quando li reputi contrari alle leggi, ai regolamenti ed allo statuto, informandone subito il Ministero di agricoltura, industria e commercio; prende visione dei libri e delle scritture ed accerta lo stato della cassa; invigila la creazione e la emissione delle cartelle fondiarie, il sorteggio e l'annullamento di quelle estratte e rimborsate ; controfirma le cartelle fondiarie, le situazioni bimestrali e tutti i documenti che l'Istituto e' tenuto a comunicare al Ministero; invigila sull'andamento generale dell'Istituto e segnala al Ministero tutti i fatti contrari al regolare funzionamento di esso.

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