Regio decreto 472/1910
Art. 91 — Presso la sede centrale dell'Istituto ha sede un commissario governativo nominato con decreto Reale, su propo…
Art. 91. Presso la sede centrale dell'Istituto ha sede un commissario governativo nominato con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, per esercitarvi la vigilanza in conformita' ai precetti delle leggi sul Credito fondiario e del presente regolamento. La Societa' e' tenuta a pagare all'erario, a titolo di spese di vigilanza, l'annua somma di L. 8000, fino a che la circolazione delle sue cartelle sara' limitata al quintuplo del capitale versato, di L. 15,000, allorche' la circolazione raggiungera' otto volte il capitale e di L. 20,000 allorche' sorpassera' la detta somma.
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