Regio decreto 472/1910
Art. 76 — Gli Istituti di credito fondiario sono esonerati dal pagamento dei centesimi addizionali per la distribuzione…
Art. 76. Gli Istituti di credito fondiario sono esonerati dal pagamento dei centesimi addizionali per la distribuzione dell'imposta, di cui nella lettera a) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592. Tale imposta, ai sensi dell'art. 3 della legge predetta, deve versarsi direttamente nella tesoreria provinciale del luogo ove l'Istituto ha la sua sede centrale, in due rate, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno. Le dichiarazioni relative all'ammontare del contributo sulla ricchezza mobile, accertato tanto con le semestralita' scadute il 1° gennaio e il l° luglio di ogni anno, quanto coi conguagli eseguiti in occasione di contratti di mutui o di restituzioni anticipate, sino alla chiusura del semestre immediatamente precedente, devono essere presentate entro il 31 gennaio e 31 luglio dell'anno stesso.
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