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Regio decreto 472/1910

Art. 76 — Gli Istituti di credito fondiario sono esonerati dal pagamento dei centesimi addizionali per la distribuzione…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/76parte di Regio decreto 472/1910
Art. 76. Gli Istituti di credito fondiario sono esonerati dal pagamento dei centesimi addizionali per la distribuzione dell'imposta, di cui nella lettera a) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592. Tale imposta, ai sensi dell'art. 3 della legge predetta, deve versarsi direttamente nella tesoreria provinciale del luogo ove l'Istituto ha la sua sede centrale, in due rate, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno. Le dichiarazioni relative all'ammontare del contributo sulla ricchezza mobile, accertato tanto con le semestralita' scadute il 1° gennaio e il l° luglio di ogni anno, quanto coi conguagli eseguiti in occasione di contratti di mutui o di restituzioni anticipate, sino alla chiusura del semestre immediatamente precedente, devono essere presentate entro il 31 gennaio e 31 luglio dell'anno stesso.

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