Regio decreto 472/1910
Art. 77 — Gli Istituti e le Societa', che esercitano il Credito fondiario, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero…
Art. 77. Gli Istituti e le Societa', che esercitano il Credito fondiario, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale l'esercita per mezzo dell'Ispettorato degli Istituti di credito e di previdenza. Con decreto Reale viene determinato il contributo annuo di ciascun Istituto o Societa' per le spese di vigilanza.
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