Regio decreto 472/1910
Art. 75 — Il pagamento del compenso spettante all'erario per le tasse sugli affari deve cominciare alla scadenza della …
Art. 75. Il pagamento del compenso spettante all'erario per le tasse sugli affari deve cominciare alla scadenza della prima semestralita' di ammortamento, continuando per ciascuna scadenza semestrale fino all'ultima scadenza fissata nel contratto di mutuo, quantunque l'Istituto non abbia incassato le semestralita' scadute e il mutuo nel fatto non sia stato estinto nel termine stabilito.
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