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Regio decreto 472/1910

Art. 74 — Il compenso, dovuto all'erario per le tasse sugli affari, dev'essere versato all'Ufficio del registro del luo…

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Art. 74. Il compenso, dovuto all'erario per le tasse sugli affari, dev'essere versato all'Ufficio del registro del luogo ov'e' stato stipulato il contratto definitivo di mutuo. Per i mutui in corso, al momento della pubblicazione del regolamento, il compenso sara' versato all'Ufficio ove trovasi iscritta la relativa partita.

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