Regio decreto 472/1910
Art. 73 — Nel caso di espropriazione forzata degli stabili, che garantiscono un mutuo fondiario, se il deliberatario es…
Art. 73. Nel caso di espropriazione forzata degli stabili, che garantiscono un mutuo fondiario, se il deliberatario estingue il mutuo, sara' riscosso solo il quarto dei diritti erariali dovuti per le semestralita' ancora da scadere secondo il contratto di mutuo. Eguale riduzione compete al deliberatario, che intende profittare del mutuo concesso al debitore espropriato per la somma che eventualmente debba versare per ridurre il mutuo ai tre quinti del prezzo di aggiudicazione. Sul mutuo cosi' ridotto sara' liquidato il compenso da pagarsi in abbonamento per le rate da scadere; salvo, se del caso, il diritto alla riduzione del compenso, quando la somma dovuta sia ridotta alla meta' del mutuo originario od a somma inferiore. Nel caso di piu' lotti e di piu' aggiudicatari, l'ammontare dei diritti erariali dovuti dal debitore espropriato e' ripartito fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione dei lotti rispettivi. Per i lotti di cui venga pagato subito il prezzo, sara' dovuto solo il quarto dei diritti erariali spettanti sulle semestralita' ancora da scadere; e cosi' pure per le somme che verseranno gli aggiudicatari, che intendono approfittare del mutuo, per ridurlo nei limiti dei tre quinti del prezzo rispettivamente dovuto. Il compenso in abbonamento per le rate da scadere e' liquidato in ragione della parte di mutuo assunta da ciascun aggiudicatario, e nella stessa misura, normale o ridotta, che era in vigore in confronto del mutuatario al momento dell'espropriazione. Qualora il compenso venga liquidato in misura normale, competera', poi a ciascuno dei nuovi debitori la riduzione del compenso, quando la rispettiva parte del mutuo sara' ridotta alla meta' od a somma inferiore.
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