Regio decreto 472/1910
Art. 72 — Nel caso di anticipata restituzione totale o parziale del mutuo, il compenso dovuto all'erario secondo l'arti…
Art. 72. Nel caso di anticipata restituzione totale o parziale del mutuo, il compenso dovuto all'erario secondo l'articolo 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1905, n. 592, deve corrispondere al quarto del contributo, che sarebbe dovuto in ragione del capitale anticipatamente restituito e del numero delle rate semestrali ancora da pagarsi secondo l'originario contratto.
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